Art. 3.
(Modifica all'articolo 446 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 446 del codice di procedura penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «6-bis. La richiesta per i reati di competenza del giudice di pace deve essere formulata, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 415-ter.
      6-ter. Decorso il termine di cui al comma 6-bis, non è ammissibile dinanzi al giudice ordinario la richiesta di applicazione della pena».